{"id":932,"date":"2022-02-10T07:43:26","date_gmt":"2022-02-10T06:43:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rpd.cnr.it\/wp\/?page_id=932"},"modified":"2026-03-19T13:27:49","modified_gmt":"2026-03-19T12:27:49","slug":"faq","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.rpd.cnr.it\/wp\/?page_id=932","title":{"rendered":"FAQ"},"content":{"rendered":"[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;Header standard&#8221; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; background_color=&#8221;gcid-6dd6c585-c6fc-40e1-8894-97baae9ba22b&#8221; height=&#8221;220px&#8221; custom_padding=&#8221;12px||11px|||&#8221; border_color_top=&#8221;gcid-a859e9a6-0409-44bc-85a8-3aef51e34a4a&#8221; border_color_right=&#8221;gcid-a859e9a6-0409-44bc-85a8-3aef51e34a4a&#8221; border_width_left=&#8221;30px&#8221; border_color_left=&#8221;gcid-3a6b40e7-1c8f-4c53-842b-84f5571c4c12&#8243; global_colors_info=&#8221;{%22gcid-6dd6c585-c6fc-40e1-8894-97baae9ba22b%22:%91%22background_color%22%93,%22gcid-a859e9a6-0409-44bc-85a8-3aef51e34a4a%22:%91%22border_color_right%22,%22border_color_top%22%93,%22gcid-3a6b40e7-1c8f-4c53-842b-84f5571c4c12%22:%91%22border_color_left%22%93}&#8221;][et_pb_row column_structure=&#8221;1_3,2_3&#8243; 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Ulteriori informazioni possono essere reperite all&#8217;interno delle FAQ disponibili sul sito del Garante Privacy.<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; admin_label=&#8221;Registri&#8221; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; background_enable_image=&#8221;off&#8221; background_position=&#8221;top_left&#8221; custom_padding=&#8221;40px|0px|0px|0px||&#8221; border_width_left=&#8221;30px&#8221; border_color_left=&#8221;gcid-3a6b40e7-1c8f-4c53-842b-84f5571c4c12&#8243; global_colors_info=&#8221;{%22gcid-3a6b40e7-1c8f-4c53-842b-84f5571c4c12%22:%91%22border_color_left%22%93}&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.16&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.16&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.17.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; global_colors_info=&#8221;{}&#8221; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;]\n<h2>Ruoli privacy nel CNR<\/h2>\n<p><strong>Quali sono i principali riferimenti regolamentari e i provvedimenti interni del CNR in materia di privacy?<br \/><\/strong>Il principale riferimento regolamentare interno del CNR in materia di privacy \u00e8 <u>l&#8217;art. 19-bis del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)<\/u>, che stabilisce compiti e funzioni all\u2019interno dell\u2019Ente in materia di privacy.<\/p>\n<p>In particolare, definisce i seguenti ruoli:<\/p>\n<ul>\n<li><em>Titolare del trattamento<\/em>: Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle sue articolazioni organizzative.<\/li>\n<li><em>Responsabile<\/em> <em>Interno<\/em>: direttore di dipartimento, direttore di istituto, presidente di area territoriale di ricerca, dirigente di un ufficio dirigenziale o responsabile di una struttura organizzativa di cui all\u2019articolo 19 comma 3 del ROF, ai quali sono attribuiti specifici compiti e funzioni del titolare.<\/li>\n<li><em>Responsabile<\/em> <em>della<\/em> <em>protezione<\/em> <em>dei<\/em> <em>dati<\/em>: soggetto incaricato ai sensi dell\u2019articolo 37 del regolamento 2016\/679 (UE);<\/li>\n<li><em>Corrispondente<\/em> <em>del<\/em> <em>responsabile<\/em> <em>della<\/em> <em>protezione<\/em> <em>dei<\/em> <em>dati<\/em>: il soggetto avente i requisiti indicati dall\u2019articolo 37 del regolamento 2016\/679 (UE), dedicato ad un dipartimento e, solo in casi eccezionali previa delibera del Consiglio di amministrazione, ad una articolazione organizzativa dell\u2019ente, che opera sotto la responsabilit\u00e0 e con dipendenza funzionale dal Responsabile della Protezione dei Dati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Direttore Generale svolge funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale ai Responsabili Interni, nomina il Responsabile della Protezione dei Dati e i Corrispondenti del responsabile della protezione dei dati su proposta di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>Il <u>Provvedimento 27 del 2019 del Presidente del CNR<\/u> stabilisce \u201cCompiti e funzioni dei Responsabili interni CNR in materia di Trattamento dei dati personali\u201d, tra cui quello di nominare, per la propria struttura, un Referente Privacy &#8220;quale punto di contatto con il responsabile della protezione dei dati e con la direzione generale per l\u2019applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e supporto alle attivit\u00e0 di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati&#8221;.<\/p>\n<p>Di seguito i link ai riferimenti citati:<br \/>ROF: <a href=\"https:\/\/www.cnr.it\/sites\/default\/files\/public\/media\/doc_istituzionali\/Cnr_ROF_decreto_12_03_2019.pdf\">https:\/\/www.cnr.it\/sites\/default\/files\/public\/media\/doc_istituzionali\/Cnr_ROF_decreto_12_03_2019.pdf<\/a><br \/>Provv. del Presidente 27\/2019: <a href=\"https:\/\/www.urp.cnr.it\/copertine\/ente\/ente_normativa\/ordinamento\/2019\/027.pdf\">https:\/\/www.urp.cnr.it\/copertine\/ente\/ente_normativa\/ordinamento\/2019\/027.pdf<\/a><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Che differenza c\u2019\u00e8 tra Responsabile Interno ex art. 19 bis del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR e Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016\/679 &#8211; GDPR)?<br \/><\/strong>Il Responsabile interno ex art. 19 bis del ROF svolge i compiti del Titolare CNR per quanto attiene ai trattamenti effettuati all\u2019interno della struttura che coordina. In quanto tale, decide finalit\u00e0 e mezzi di tali trattamenti.<\/p>\n<p>Il Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR \u00e8 un soggetto esterno al quale il Titolare\/Responsabile Interno affida uno o pi\u00f9 trattamenti (in parte o in toto) mediante un formale contratto o atto giuridicamente vincolante. Il Responsabile ex art. 28 agisce unicamente in base alle istruzioni impartite dal Titolare\/Responsabile Interno e non pu\u00f2 ricorrere a sub-responsabili senza previa autorizzazione scritta di quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Adempimenti del Responsabile Interno CNR<\/h2>\n<p><strong>Quali sono gli adempimenti principali del Responsabile Interno ex art. 19bis del CNR?<br \/><\/strong>Il Responsabile Interno ex art. 19 bis del ROF svolge compiti e funzioni del Titolare per quanto attiene ai trattamenti effettuati all\u2019interno della Struttura che coordina.<\/p>\n<p>Tra gli adempimenti principali che il Responsabile Interno deve curare direttamente o per tramite dei suoli collaboratori, rientrano:<\/p>\n<ul>\n<li>Nomina del Referente Privacy della struttura (vd provv. 19\/2019 del Presidente del CNR);<\/li>\n<li>Compilazione del Registro Titolare e, nel caso la struttura effettui trattamenti per conto si soggetti terzi esterni all\u2019Ente, del Registro Responsabile;<\/li>\n<li>Predisposizione, con il supporto del Referente Privacy, delle informative agli interessati relative ai trattamenti svolti dalla struttura che coordina;<\/li>\n<li>Analisi del rischio relativo ai trattamenti effettuati dalla propria struttura (vd a tal riguardo il tool ENISA per l\u2019analisi del rischio https:\/\/www.enisa.europa.eu\/risk-level-tool\/)<\/li>\n<li>Predisposizione della Valutazione di Impatto (Data Protection Impact Assessment &#8211; DPIA) per i trattamenti ad alto rischio e\/o che rientrino delle categorie per le quali la DPIA \u00e8 obbligatoria (vd. a tal riguardo il software PIA del CNIL https:\/\/www.cnil.fr\/en\/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assessment), coinvolgendo il Responsabile pe rla Protezione dei Dati;<\/li>\n<li>Predisposizione degli incarichi per il personale autorizzato al trattamento, comprensivi di istruzioni;<\/li>\n<li>Contrattualizzazione degli eventuali Responsabili ex art. 28 GDPR;<\/li>\n<li>Formazione ed aggiornamento del personale afferente alla propria struttura in materia di privacy;<\/li>\n<li>Cooperazione con le autorit\u00e0 di controllo in materia di Privacy;<\/li>\n<li>Segnalazione al Garante degli eventuali Data Breach entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, coinvolgendo il Responsabile per la Protezione dei Dati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il Responsabile Interno CNR deve compilare il Registro Titolare o il Registro Responsabile?<br \/><\/strong>Il Responsabile Interno deve sicuramente compilare il Registro Titolare per tutti i trattamenti che la sua struttura effettua nell\u2019adempimento dei suoi compiti istituzionali e per i quali decide finalit\u00e0 e mezzi.<\/p>\n<p>Nel Registro del Responsabile devono essere invece inseriti eventuali trattamenti per i quali finalit\u00e0 e mezzi sono definiti da soggetti esterni al CNR, effettuati dalla struttura sulla base di un contratto di affidamento o di altro atto giuridicamente vincolante (ad esempio, nell\u2019ambito di attivit\u00e0 conto terzi). Se la struttura non effettua trattamenti di questo tipo, il Registro Responsabile non deve essere compilato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c8 obbligatorio per il Responsabile Interno CNR nominare il Referente Privacy?<br \/><\/strong>S\u00ec. Il Referente Privacy \u00e8 una figura centrale nella gestione degli adempimenti normativi. Funge da punto di riferimento all\u2019interno della struttura e da tramite verso il RPD.<\/p>\n<p>L\u2019esperienza mostra che il livello di aderenza alla normativa in materia di trattamento di dati personali da parte di una struttura \u00e8 fortemente correlato all\u2019efficacia dell\u2019azione del Referente Privacy.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Una stessa persona pu\u00f2 essere nominata Referente Privacy per pi\u00f9 di una struttura?<br \/><\/strong>S\u00ec. Ovviamente ciascuno dei Responsabili Interni delle strutture interessate dovr\u00e0 predisporre e firmare un apposito provvedimento, valutando adeguatamente le competenze del soggetto e l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di svolgere i compiti assegnati, anche in relazione agli altri carichi di lavoro.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Come si effettua l\u2019indicazione del Referente Privacy?<br \/><\/strong>La nomina del Referente Privacy deve essere effettuata mediante apposito provvedimento, che deve poi essere caricato nell\u2019apposita sezione della Intranet CNR (<a href=\"https:\/\/intranet.cnr.it\">https:\/\/intranet.cnr.it<\/a>, sezione \u201cStrutture Centrali\u00e0 Gestione Strutture Centrali\u00e0Trattamento Dati Personali\u00e0Referente Tratt. Dati Pers.\u201d).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Come si effettua la compilazione dei Registri del Titolare e del Responsabile?<br \/><\/strong>Allo stato attuale la compilazione dei registri del Titolare e del Responsabile deve essere effettuata tramite la Intranet CNR (<a href=\"https:\/\/intranet.cnr.it\">https:\/\/intranet.cnr.it<\/a>, sezione \u201cStrutture Centrali\u00e0 Gestione Strutture Centrali\u00e0Trattamento Dati Personali\u00e0Registro del Titolare\u201d e \u201cStrutture Centrali\u00e0 Gestione Strutture Centrali\u00e0Trattamento Dati Personali\u00e0Registro del Responsabile\u201d)<\/p>\n<p>I passi da eseguire sono i seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>scaricare il modello Excel,<\/li>\n<li>inserire nella tabella riportata all\u2019interno del file Excel le informazioni richieste per ciascun trattamento effettuato dalla propria struttura,<\/li>\n<li>firmare digitalmente il file in formato p7m,<\/li>\n<li>caricare il file tramite l\u2019apposita funzionalit\u00e0 (pulsante \u201cINSERISCI\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se in passato era stata caricata una precedente versione del registro, questa va archiviata mediante l\u2019apposita funzione (pulsante \u201cARCHIVIA\u201d) prima di caricare quella nuova.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ogni quanto tempo deve essere aggiornato il Registro dei Trattamenti?<br \/><\/strong>Il Registro dei Trattamenti deve essere aggiornato nei seguenti casi:<\/p>\n<ul>\n<li>introduzione di un nuovo trattamento,<\/li>\n<li>eliminazione di un trattamento dalle competenze della struttura,<\/li>\n<li>modifiche in un trattamento esistente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In ogni caso, si consiglia la revisione dei registri almeno una volta l\u2019anno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR<\/h2>\n<p><strong>Esistono clausole standard che possono essere usate nei contratti di affidamento a Responsabile Esterno ex art. 28 GDPR?<br \/><\/strong>S\u00ec. La Commissione europea, tramite la Decisione di Esecuzione (UE) 2021\/915, ha emanato clausole standard reperibili tramite i seguenti link:<\/p>\n<p><em>Versione italiana<\/em>:<\/p>\n<p>https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/HTML\/?uri=CELEX%3A32021D0915#d1e181-18-1<\/p>\n<p><em>Versione inglese<\/em>:<\/p>\n<p>https:\/\/ec.europa.eu\/info\/law\/law-topic\/data-protection\/publications\/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors_it<\/p>\n<p>Un ulteriore riferimento utile per la stesura di un contratto di affidamento ai sensi dell&#8217;art. 28 del GDPR sono le &#8220;Linee guida 07\/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR&#8221;, adottate il 7\/7\/2021 a seguito di consultazione pubblica e accessibili tramite il seguente link:<\/p>\n<p>https:\/\/www.edpb.europa.eu\/system\/files\/2023-10\/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_it.pdf)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Ricerca scientifica e privacy<\/h2>\n<p><strong>\u00c8 sempre necessario raccogliere il consenso al trattamento dei dati personali per finalit\u00e0 di ricerca scientifica?<br \/><\/strong>Affinch\u00e9 un trattamento di dati personali sia legittimo devono sussistere una o pi\u00f9 condizioni previste dagli articoli del GDPR n. 6 (dati comuni), 9 (dati particolari) e 10 (dati giudiziari).<\/p>\n<p>La base giuridica del consenso (art. 6 par. 1 lett. <em>a<\/em> e art. 9, par 2 lett. <em>a<\/em>) pu\u00f2 sempre essere utilizzata nei casi in cui ottenerlo non sia impossibile o non comporti uno sforzo sproporzionato.<\/p>\n<p>Sussistono tuttavia delle condizioni in cui la base giuridica dei trattamenti per attivit\u00e0 di ricerca scientifica pu\u00f2 essere diversa dal consenso. In tali casi, alcuni dei quali esaminati nel seguito, sussiste comunque in capo al titolare l\u2019obbligo di compiere e documentare ogni sforzo per fornire informativa agli interessati e mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelarne le libert\u00e0, i diritti e i legittimi interessi. \u00c8 sempre opportuno valutare attentamente questa scelta con il supporto del RPD e metterne agli atti le motivazioni.<\/p>\n<p><em><u>Ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico<br \/><\/u><\/em>L\u2019art. 110 del Dlgs 196\/2003 al paragrafo 1 prevede che \u201cIl consenso dell&#8217;interessato per il <strong>trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico<\/strong>, non \u00e8 necessario quando la ricerca \u00e8 effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell&#8217;Unione europea in conformit\u00e0 all&#8217;articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell&#8217;articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed \u00e8 condotta e resa pubblica una valutazione d&#8217;impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il consenso non \u00e8 inoltre necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalit\u00e0 della ricerca. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libert\u00e0 e i legittimi interessi dell&#8217;interessato, il programma di ricerca \u00e8 oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale per la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica [\u2026]\u201d<\/p>\n<p>La legge 56\/2024 ha modificato l\u2019art.\u202f110 del Codice Privacy, eliminando l\u2019obbligo di consultazione preventiva del Garante nei casi in cui non sia possibile informare gli interessati o acquisirne il consenso. In tali situazioni, la nuova disciplina \u2013 integrata dalle garanzie individuate dal Garante (Provv. n.\u202f298\/2024) \u2013 prevede che il titolare effettui e pubblichi una Valutazione di Impatto (DPIA) e ne dia comunicazione al Garante almeno dieci giorni prima dell\u2019avvio del trattamento.<\/p>\n<p>Quindi, le condizioni per ricorrere al succitato art. 110 sono:<\/p>\n<ol>\n<li>esiste una specifica disposizione di legge o di regolamento di livello nazionale o Europeo che consente il trattamento, ivi incluso il caso di ricerche scientifiche che rientrano nel Piano Sanitario Nazionale, oppure<\/li>\n<li>informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalit\u00e0 della ricerca. In questi casi il titolare deve:\n<ul>\n<li>adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libert\u00e0 e i legittimi interessi degli interessati;<\/li>\n<li>ottenere il motivato parere favorevole del competente comitato etico;<\/li>\n<li>effettuare e pubblicare una Valutazione di Impatto (DPIA);<\/li>\n<li>dare comunicazione al Garante almeno dieci giorni prima dell\u2019avvio del trattamento, come previsto dalle garanzie individuate dall\u2019Autorit\u00e0.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u00c8 allo stato attuale oggetto di pareri discordanti se, in base alla nuova versione dell\u2019art. 110 del dlgs 196\/2003<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>, trovi ancora applicazione quanto previsto dal provvedimento n. 146 del 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, che al par. 4.5, che recita:<\/p>\n<p>\u201cIl consenso al trattamento dei <strong>dati genetici<\/strong> \u00e8 necessario per:<\/p>\n[\u2026]\n<ol start=\"4\">\n<li>finalit\u00e0 di ricerca scientifica e statistica non previste dalla legge o da altro requisito specifico di cui all\u2019art. 9 del Regolamento [\u2026].\u201d<\/li>\n<\/ol>\n<p>In attesa della definizione di una posizione chiara e definitiva delle autorit\u00e0 competenti e della emanazione delle annunciate nuove regole deontologiche, \u00e8 possibile in questi casi contattare l\u2019RPD per analizzare il caso specifico e valutare l\u2019ipotesi di inviare una comunicazione al Garante con ragionevole anticipo rispetto all\u2019avvio del trattamento.<\/p>\n<p><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Derivante dall\u2019approvazione del\u00a0 DDL n. 1110 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 19\/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l\u2019attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).<\/p>\n<p><em><u>Ricorso all\u2019art. 6 par. 1 lett. e) e\/o all\u2019art. 9 par. 2 lett. g) GDPR<br \/><\/u><\/em>Questi articoli prevedono che sia possibile il trattamento di dati personali comuni (art. 6) e particolari (art. 9) se \u201cil trattamento \u00e8 necessario per l&#8217;esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all&#8217;esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento\u201d.<\/p>\n<p>L&#8217;utilizzo dell&#8217;interesse pubblico come base giuridica per il trattamento dei dati personali nell&#8217;ambito della ricerca scientifica \u00e8 in linea di principio possibile, ma deve essere adeguatamente giustificato e conforme a specifiche condizioni.<\/p>\n<p>Innanzitutto, l\u2019interesse pubblico deve essere riconosciuto da una autorit\u00e0 pubblica competente. Deve esistere quindi, ad esempio, una fonte normativa che riconosce esplicitamente questo interesse pubblico oppure una linea guida, un parere o un provvedimento del Garante in merito.<\/p>\n<p>Ad esempio, per la ricerca in campo statistico, escludendo il caso dei dati genetici, \u00e8 possibile trattare i dati personali senza il consenso dell\u2019interessato se l\u2019attivit\u00e0 rientra nel Piano Statistico Nazionale.<\/p>\n<p>Deve essere inoltre documentato il fatto che il trattamento in oggetto rientri chiaramente nell\u2019interesse pubblico invocato e che la medesima finalit\u00e0 non possa essere perseguita in altro modo.<\/p>\n<p>Deve essere effettuata una valutazione del rischio e, se necessario, una valutazione di impatto e devono essere adottate tutte le adeguate misure tecniche e organizzative a salvaguardia dei diritti e delle libert\u00e0 dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>Qualora la ricerca comporti il trattamento di dati particolari (cd. sensibili), \u00e8 necessario individuare una base giuridica idonea ai sensi dell\u2019art. 9 GDPR. Se la ricerca non pu\u00f2 basarsi sul consenso, occorre verificare che ricorrano i presupposti previsti dall\u2019art. 110 del D.Lgs. 196\/2003 oppure che sia applicabile un\u2019altra base giuridica appropriata. Questa valutazione \u00e8 essenziale per assicurare la conformit\u00e0 al GDPR e la tutela dei diritti degli interessati.<\/p>\n<p>Si sottolinea che l\u2019interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. Se il consenso viene revocato e la base giuridica per il trattamento dei dati personali era proprio il consenso, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile estrarre ulteriori informazioni dai dati raccolti. Tuttavia, le informazioni gi\u00e0 estratte rimarranno valide per non alterare i risultati della ricerca.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la modalit\u00e0 di raccolta del consenso, \u00e8 buona prassi ottenerlo per iscritto e conservarlo agli atti insieme alla documentazione del progetto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c8 sempre dovuta all\u2019interessato l\u2019informativa nel caso di riuso di dati personali non conferiti direttamente dall\u2019interessato al CNR?<br \/><\/strong>Il GDPR, all\u2019art. 14, prevede che l\u2019informativa sia resa entro un termine ragionevole anche nel caso in cui i dati non siano stati ottenuti presso l\u2019interessato, al massimo entro un mese dalla raccolta dei dati, oppure al momento della prima comunicazione all&#8217;interessato, o al momento della prima comunicazione dei dati a terzi.<\/p>\n<p>Tuttavia, lo stesso art. 14 al par. 5 del GDPR stabilisce che l&#8217;obbligo di informare l&#8217;interessato non si applica nelle seguenti situazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>L&#8217;interessato \u00e8 gi\u00e0 in possesso delle informazioni.<\/li>\n<li>La comunicazione delle informazioni all&#8217;interessato si rivela impossibile o comporterebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi, il titolare del trattamento deve comunque adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libert\u00e0 e i legittimi interessi dell&#8217;interessato, tra cui rendere pubbliche le informazioni.<\/li>\n<li>L&#8217;ottenimento o la comunicazione \u00e8 espressamente previsto dal diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri cui \u00e8 soggetto il titolare del trattamento, che prevede misure appropriate a tutela dei legittimi interessi dell&#8217;interessato.<\/li>\n<li>I dati personali devono rimanere riservati in virt\u00f9 di un obbligo di segretezza professionale disciplinato dal diritto dell&#8217;Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui si applica la deroga all\u2019obbligo di informativa, il titolare del trattamento deve comunque adottare misure appropriate per proteggere i diritti degli interessati, come ad esempio, pubblicare l\u2019informativa tramite canali accessibili a tutti gli interessati, quali siti web, luoghi di affissione pubblici, mailing list, etc.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 possibile riutilizzare i dati personali raccolti per una ricerca scientifica per ulteriori ricerche scientifiche?<br \/><\/strong>Il riutilizzo per ulteriori ricerche scientifiche di dati personali originariamente raccolti per altra attivit\u00e0 di ricerca scientifica \u00e8 consentito. Ci\u00f2 deve ovviamente avvenire nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016\/679 &#8211; GDPR, D.lgs. 196\/2003, cos\u00ec come modificato dal D.lgs. 101\/2018).<\/p>\n<p>In particolare, deve essere resa informativa agli interessati in merito al nuovo trattamento e deve essere ottenuto un nuovo consenso specifico, a meno che non si rientri nelle deroghe previste dal GDPR e dalla normativa nazionale (vedi domande precedenti).<\/p>\n<p>Il nuovo trattamento deve essere inserito nel registro dei trattamenti e, se necessario, deve essere condotta una valutazione di impatto.<\/p>\n<p>Devono essere adottate misure a tutela dei diritti e delle libert\u00e0 dell\u2019interessato quali, ad esempio, le misure di sicurezza indicate all\u2019art. 32 del GDPR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Un\u2019Amministrazione Pubblica che deve trattare dati personali per un interesse pubblico rilevante (es. attivit\u00e0 di ricerca scientifica) pu\u00f2 acquisirli da un\u2019altra Amministrazione Pubblica che li tratta per un diverso interesse pubblico rilevante o nell\u2019esercizio di un pubblico potere?<br \/><\/strong>Premesso che l\u2019interesse pubblico rilevante deve essere stabilito dal diritto dell&#8217;Unione o dal diritto dello Stato membro cui \u00e8 soggetto il Titolare del trattamento, l\u2019art. 2 ter Dlgs 196\/2003 stabilisce che la comunicazione e l\u2019ulteriore trattamento sono consentiti in questo casi, con l\u2019esclusione delle particolari categorie di cui all&#8217;articolo 9 del GDPR e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all&#8217;articolo 10 del GDPR.<\/p>\n<p>Resta fermo l\u2019obbligo di inviare al Garante apposita preventiva comunicazione.<\/p>\n<p>Vista la delicatezza del ricorso da questo presupposto normativo e all\u2019obbligo di comunicazione al Garante, \u00e8 sempre necessario consultare preliminarmente il Responsabile per la Protezione dei Dati.<\/p>\n<p>L\u2019attivit\u00e0 di ricerca pu\u00f2 costituire un compito di interesse pubblico rilevante, se prevista da una norma Europea o Nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ambito della rendicontazione di un progetto, possono essere trattati e\/o trasmessi al soggetto finanziatore i cedolini dei dipendenti che partecipano al progetto?<br \/><\/strong>Se la fonte normativa che istituisce\/regola un determinato tipo di finanziamento\/progetto stabilisce che per la rendicontazione finanziaria \u00e8 necessario produrre i cedolini dei dipendenti che hanno partecipato, il trattamento \u00e8 legittimo anche senza consenso dell\u2019interessato (vedi art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR \u201cil trattamento \u00e8 necessario all&#8217;esecuzione di un contratto di cui l&#8217;interessato \u00e8 parte o all&#8217;esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso\u201d). Rimane, tuttavia, l\u2019obbligo, da parte del titolare del trattamento di fornire l\u2019informativa all\u2019interessato.<\/p>\n<p>Inoltre, nel trattamento del cedolino, deve essere rispettato il principio di minimizzazione dei dati sancito dal GDPR. Pertanto, il titolare del trattamento proceder\u00e0 all\u2019oscuramento di tutti i dati non necessari ai fini della rendicontazione, ma presenti sul cedolino stesso (es. benefici assistenziali, pignoramenti, cessione del quinto, sanzioni disciplinari, ritenute sindacali, etc.).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa sono i codici di deontologia e le regole deontologiche?<br \/><\/strong>I codici di deontologia e le regole deontologiche stabiliscono standard di comportamento e linee guida etiche per i professionisti e le organizzazioni che trattano dati personali, assicurando che tali trattamenti avvengano in conformit\u00e0 con le normative vigenti e con principi etici condivisi e garantendo tutele adeguate per i diritti e le libert\u00e0 dell\u2019interessato.<\/p>\n<p>In particolare, i <strong>codici di deontologia<\/strong> sono insiemi di indicazioni elaborate da associazioni professionali, enti di categoria o altri organismi rappresentativi di specifici settori, ai quali i singoli o le organizzazioni decidono liberamente di attenersi. Sebbene l\u2019adesione ai codici di condotta sia un atto volontario, \u00e8 spesso fortemente consigliata e pu\u00f2 essere posta come condizione necessaria per partecipare ad una associazione o ad una specifica attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Le <strong>regole deontologiche<\/strong> sono specifiche linee guida emanate per settori particolari da soggetti competenti per materia (es. enti regolatori o organismi di controllo), alle quali i singoli o le organizzazioni devono attenersi.<\/p>\n<p>Importanti riferimenti in ambito di ricerca scientifica sono le \u201cRegole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice &#8211; 9 maggio 2024\u201d (<a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9069637\">https:\/\/ https:\/\/www.garanteprivacy.it\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/10016146<\/a>) e il \u201cData Protection Code of Conduct for Research\u201d (<a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/info\/funding-tenders\/opportunities\/docs\/2021-2027\/horizon\/guidance\/ethics-and-data-protection_he_en.pdf\">https:\/\/ec.europa.eu\/info\/funding-tenders\/opportunities\/docs\/2021-2027\/horizon\/guidance\/ethics-and-data-protection_he_en.pdf<\/a>). Regole, linee guida e codici pi\u00f9 specifici possono essere disponibili per particolari tipo di ricerca o di dati.<\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019accountability, per dimostrare e garantire maggiormente un effettivo rispetto di regole e codici:<\/p>\n<ul>\n<li>il titolare specifica in forma scritta le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle regole deontologiche e\/o dei codici di condotta;<\/li>\n<li>il titolare conserva agli atti una dichiarazione di impegno a conformarsi alle regole deontologiche e\/o ai codici di condotta. Un\u2019analoga dichiarazione \u00e8 sottoscritta anche dai soggetti \u2013 ricercatori, responsabili e persone autorizzate al trattamento \u2013 che fossero coinvolti nella ricerca.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quando il trattamento di dati personali coinvolge interessati stranieri, vengono meno le prerogative in tema di protezione dei dati personali?<br \/><\/strong>La disciplina in tema di protezione dei dati relativi alla persona trova applicazione anche in riferimento a soggetti stranieri, a prescindere dalla loro nazionalit\u00e0 o residenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Trasparenza e privacy<\/h2>\n<p><strong>Cosa si intende per trasparenza online della P.A.?<br \/><\/strong>La trasparenza consiste nel rendere pubblici atti, documenti, informazioni e dati appartenenti a ogni amministrazione. Questo processo \u00e8 reso pi\u00f9 semplice e ampio grazie alla diffusione delle informazioni su Internet, principalmente attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle amministrazioni. L\u2019obiettivo principale \u00e8 favorire un controllo diffuso sull\u2019azione amministrativa, sull\u2019utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalit\u00e0 con cui le pubbliche amministrazioni perseguono i propri obiettivi.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono gli obblighi di pubblicazione per finalit\u00e0 di trasparenza?<br \/><\/strong>Gli obblighi di pubblicazione per finalit\u00e0 di trasparenza riguardano l\u2019organizzazione e l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Amministrazione. Questi obblighi sono principalmente previsti dal decreto trasparenza e includono:<\/p>\n<ul>\n<li>dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione;<\/li>\n<li>informazioni sull\u2019articolazione degli uffici, competenze e risorse: Questi dati includono dettagli sugli uffici all\u2019interno dell\u2019amministrazione, le loro competenze specifiche e le risorse a loro disposizione;<\/li>\n<li>nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici: queste informazioni identificano i dirigenti che guidano ciascun ufficio all\u2019interno dell\u2019amministrazione;<\/li>\n<li>illustrazione semplificata dell\u2019organizzazione: Spesso realizzata tramite organigrammi, questa rappresentazione visiva semplifica la struttura e l\u2019organizzazione dell\u2019amministrazione;<\/li>\n<li>elenco dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica: Questi dati consentono ai cittadini di contattare l\u2019amministrazione per richiedere informazioni o assistenza;<\/li>\n<li>bandi di gara e contratti;<\/li>\n<li>bilanci;<\/li>\n<li>controlli e rilievi sull&#8217;Amministrazione;<\/li>\n<li>sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;<\/li>\n<li>accesso civico e protezione dei dati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019obiettivo di questi obblighi \u00e8 garantire la trasparenza dell\u2019azione amministrativa e favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019Amministrazione pu\u00f2 pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalit\u00e0 di trasparenza?<br \/><\/strong>No. Vale la regola generale per la quale i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se ci\u00f2 \u00e8 ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono i limiti agli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali?<br \/><\/strong>Dopo aver accertato l\u2019obbligo di pubblicazione di un atto o di un documento sul sito web istituzionale o su altro canale predisposto per l\u2019adempimento degli obblighi di trasparenza, l\u2019Amministrazione deve verificare che contenga solo i dati personali strettamente necessari e proporzionati alla finalit\u00e0 specifica perseguita.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali precauzioni si devono prendere quando si pubblicano online dati personali a fini di trasparenza?<br \/><\/strong>Qualunque trattamento deve rispettare i principi di:<\/p>\n<ul>\n<li>liceit\u00e0, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell\u2019interessato;<\/li>\n<li>limitazione della finalit\u00e0 del trattamento, compreso l\u2019obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalit\u00e0 della raccolta dei dati;<\/li>\n<li>minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalit\u00e0 del trattamento;<\/li>\n<li>esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalit\u00e0 del trattamento;<\/li>\n<li>limitazione della conservazione: ossia, \u00e8 necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali \u00e8 stato effettuato il trattamento;<\/li>\n<li>integrit\u00e0 e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nell\u2019adempimento ad obblighi di trasparenza \u00e8 necessario porre particolare attenzione alle seguenti categorie di dati, applicando l\u2019oscuramento laddove la pubblicazione non sia prevista da una specifica norma di legge:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Dati particolari (cd. sensibili)<\/strong> ovvero dati che rivelano l&#8217;origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l&#8217;appartenenza sindacale; dati genetici, biometrici o relativi alla salute, alla vita sessuale o all&#8217;orientamento sessuale della persona. In particolare, \u00e8 sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. Altri dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalit\u00e0 di rilevante interesse pubblico.<\/li>\n<li><strong>Dati giudiziari<\/strong> ovvero relativi a condanne penali e reati o misure di sicurezza.<\/li>\n<li><strong>Dati relativi a minori<\/strong> e in particolare informazioni personali di minori senza adeguata autorizzazione.<\/li>\n<li><strong>Dati finanziari personali<\/strong> ovvero informazioni su conti bancari, debiti, crediti e altre informazioni finanziarie strettamente personali che non siano strettamente attinenti all\u2019obbligo di trasparenza.<\/li>\n<li><strong>Dati di localizzazione<\/strong> ovvero informazioni che rivelano la posizione geografica precisa di un individuo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i dati personali non necessari devono essere oscurati in modo effettivo ed irreversibile. Nel caso di documenti in formato PDF, pu\u00f2 non essere sufficiente apporre, tramite uno strumento di editing, una banda nera o di altro colore sul dato che si desidera oscurare. Il testo in questione, infatti, potrebbe rimanere all\u2019interno del file pdf anche se non visibile e potrebbe esserne quindi estratto. Per ovviare a questo problema, dopo aver apposto la banda sul\/sui dato\/i personale\/i non necessario\/i, \u00e8 possibile trasformare il file pdf in uno o pi\u00f9 file immagine (un file per ogni pagina, in formati quali jpeg, bmp, tiff o gif) e poi riconvertire il\/i file immagine in un unico file pdf, usando le opzioni di stampa PDF di Windows o MacOS e, nel caso di pi\u00f9 file immagine, quelle di unione di pi\u00f9 file in un unico pdf fornite da Acrobat o altro software analogo.<\/p>\n<p>Un altro metodo \u00e8 quello di stampare il documento su carta, oscurare i dati non necessari ed effettuare una scansione salvando in formato pdf.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Esistono linee guida del Garante che fanno riferimento alla trasparenza online della PA?<br \/><\/strong>S\u00ec. Il testo integrale \u00e8 reperibile alla URL <a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/3134436\">https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/3134436<\/a>.<\/p>\n<p>Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti.<\/p>\n<p><em><u>Principi generali<br \/><\/u><\/em>\u00c8 sempre necessario rispettare tutti i principi e le precauzioni previsti dalla normativa sul trattamento di dati personali.<\/p>\n<p>I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalit\u00e0 di rilevante interesse pubblico.<\/p>\n<p>Occorre adottare misure per impedire la indicizzazione dei dati sensibili da parte dei motori di ricerca e il loro riutilizzo.<\/p>\n<p>Qualora le PA intendano pubblicare dati personali ulteriori rispetto a quelli individuati nel decreto legislativo n.33, devono procedere prima all\u00b4anonimizzazione di questi dati, evitando soluzioni che consentano l\u2019identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell\u2019interessato.<\/p>\n<p><em><u>Riutilizzo di dati pubblicati in formato aperto<br \/><\/u><\/em>I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalit\u00e0, ma solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.<\/p>\n<p>I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.<\/p>\n<p><em><u>Durata degli obblighi di pubblicazione<br \/><\/u><\/em>Il periodo di mantenimento on line dei dati \u00e8 stato generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33. Sono previste per\u00f2 alcune deroghe, come nell\u2019ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.<\/p>\n<p><em><u>Indicizzazione nei motori di ricerca<br \/><\/u><\/em>I dati pubblicati per finalit\u00e0 di trasparenza devono essere indicizzati nei motori di ricerca generalisti per il periodo di pubblicazione obbligatorio. Vanno esclusi dall\u2019indicizzazione i dati pubblicati per obblighi di pubblicit\u00e0 diversi (es. pubblicit\u00e0 legale sull\u2019albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).<\/p>\n<p>Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.<\/p>\n<p><em><u>Specifici obblighi di pubblicazione<br \/><\/u><\/em>Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non \u00e8 per\u00f2 giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico.<\/p>\n<p>A tutela di fasce deboli, persone invalide, disabili o in situazioni di disagio economico destinatarie di sovvenzioni o sussidi, sono previste limitazioni nella pubblicazione dei dati\u00a0 identificativi.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 invece l\u2019obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l\u2019esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalit\u00e0 di lucro etc.).<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Gli atti di concessione di benefici economici a determinate categorie di soggetti possono essere pubblicati senza limitazioni?<br \/><\/strong>No. Non possono essere pubblicati i dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell\u2019anno solare; le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati; i dati eccedenti o non pertinenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c8 necessario bilanciare le disposizioni sulla trasparenza con quelle in materia di privacy?<br \/><\/strong>Con l\u2019adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante \u00e8 intervenuto proprio per assicurare l\u2019osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell\u2019adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attivit\u00e0 di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalit\u00e0 di trasparenza o per altre finalit\u00e0 di pubblicit\u00e0 dell\u2019azione amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Qual \u00e8 la normativa di riferimento?<br \/><\/strong>Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e le sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza), che ha riordinato la normativa esistente \u2013 anche innovandola \u2013 fornendo cos\u00ec una disciplina unitaria della trasparenza amministrativa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00c8 prevista una durata della pubblicazione?<br \/><\/strong>S\u00ec. Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>atti che producono effetti: Gli atti che continuano a produrre effetti alla scadenza dei cinque anni devono rimanere pubblicati fino a quando non cessa la loro validit\u00e0. Ad esempio, le informazioni sui vertici e i dirigenti della P.A. possono restare online oltre i cinque anni, fino alla fine del loro mandato.<\/li>\n<li>dati dei titolari di incarichi politici e dirigenti: Questi dati devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell\u2019incarico.<\/li>\n<li>altri dati con termini diversi: Alcuni dati possono avere termini di pubblicazione diversi a causa di normative sulla privacy o altre disposizioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Oscuramento dopo raggiungimento degli scopi: In ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per cui i dati personali sono stati resi pubblici, devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Videosorveglianza<\/h2>\n<p><strong>Occorre avere una autorizzazione da parte del Garante per installare le telecamere?<br \/><\/strong>No. Non \u00e8 prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi. In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento valutare la liceit\u00e0 e la proporzionalit\u00e0 del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalit\u00e0 del trattamento, nonch\u00e9 del rischio per i diritti e le libert\u00e0 delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, altres\u00ec, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d\u2019impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.<\/p>\n<p>\u00c8 importante sottolineare che il contenuto delle riprese deve essere strettamente correlato con la finalit\u00e0 lecita perseguita (es. sicurezza, tutela del patrimonio aziendale) e non deve configurarsi come controllo a distanza dei lavoratori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sistemi di videosorveglianza necessitano di valutazione d\u2019impatto preventiva?<br \/><\/strong>La valutazione d\u2019impatto preventiva \u00e8 prevista se il trattamento, quando preveda in particolare l&#8217;uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l&#8217;oggetto, il contesto e le finalit\u00e0 del trattamento, pu\u00f2 presentare un rischio elevato per le persone fisiche (artt. 35 e 36 del Regolamento). Pu\u00f2 essere il caso, ad esempio, dei sistemi integrati che collegano telecamere tra soggetti diversi nonch\u00e9 dei sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio al fine di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. La valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati \u00e8 sempre richiesta, in particolare, in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c) del Regolamento) e negli altri casi indicati dal Garante (cfr. \u201cElenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d&#8217;impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell\u2019art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016\/679\u201d dell\u201911 ottobre 2018).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Log della posta elettronica<\/h2>\n<p><strong>Quali sono i termini di conservazione dei log della posta elettronica?<br \/><\/strong>Il termine massimo di conservazione dei log di posta elettronica \u00e8 fissato in 21 giorni, anche per i servizi acquisiti da provider esterni.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale conservazione per un termine ancora pi\u00f9 ampio potr\u00e0 essere effettuata solo in presenza di particolari condizioni che ne rendano necessaria l\u2019estensione, comprovando adeguatamente le specificit\u00e0 della realt\u00e0 tecnica e organizzativa del titolare. Spetta in ogni caso al titolare adottare tutte le misure tecniche ed organizzative per assicurare il rispetto del principio di limitazione della finalit\u00e0, l\u2019accessibilit\u00e0 selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti e la tracciatura degli accessi effettuati.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 vuol dire che, in caso di conservazione per tempi pi\u00f9 lunghi di 21 giorni, la necessit\u00e0 deve essere comprovata, tracciata e messa agli atti dal Titolare. Il ricorso a provider esterno non pu\u00f2 essere addotto come motivazione legata alle specificit\u00e0 della realt\u00e0 tecnica e organizzativa del Titolare, neanche nel caso di adesione a convenzioni (vedi FAQ successive specifiche sull\u2019argomento).<\/p>\n<p>Diversamente, la generalizzata raccolta e la conservazione dei log di posta elettronica per un lasso di tempo pi\u00f9 esteso, potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell\u2019attivit\u00e0 dei lavoratori, richiede l\u2019esperimento delle garanzie previste dall\u2019art. 4, comma 1, della predetta L. n. 300\/1970, ovvero l&#8217;accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l&#8217;Ispettorato del lavoro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono gli obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati in materia di log della posta elettronica?<br \/><\/strong>Il Garante richiama tutti i titolari del trattamento a verificare che la raccolta e la conservazione dei log avvengano nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei confronti dei lavoratori e che i lavoratori siano stati adeguatamente informati sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano (cfr. artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 14 del Regolamento).<\/p>\n<p>A questo proposito \u00e8 essenziale che gli interessati siano resi pienamente consapevoli delle complessive caratteristiche del trattamento (specificando i tempi di conservazione dei dati, gli eventuali controlli, ecc.).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 vuol dire che\u00a0nell&#8217;informativa sul servizio di posta elettronica dovranno essere indicati anche i tempi di conservazione dei log.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il Titolare \u00e8 esonerato dal rispetto del termine di conservazione di 21 giorni dei log della posta elettronica quando il servizio \u00e8 erogato da un provider esterno?<br \/><\/strong>No. Il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, deve verificare, anche avvalendosi del supporto del Responsabile della protezione dei dati, ove designato, la conformit\u00e0 ai principi applicabili al trattamento dei dati (art. 5 del Regolamento) adottando, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al fornitore del servizio.\u00a0Il titolare del trattamento deve quindi accertare che siano disattivate le funzioni che non sono compatibili con le proprie finalit\u00e0 del trattamento\u00a0o che si pongono in contrasto con specifiche norme di settore previste dall\u2019ordinamento, ad esempio, commisurando adeguatamente anche i tempi di conservazione dei dati di log ovvero chiedendo al fornitore del servizio di anonimizzare i metadati raccolti nei casi in cui non si intenda effettuare una conservazione pi\u00f9 prolungata degli stessi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il Titolare \u00e8 esonerato dal rispetto del termine di conservazione di 21 giorni dei log della posta elettronica quando il servizio \u00e8 acquisito tramite convenzioni\/piattaforme che le pubbliche amministrazioni devono o possono utilizzare per l\u2019acquisto di beni e servizi?<br \/><\/strong>No. Le indicazioni del Garante in materia di tempi di conservazione dei log devono considerarsi valide anche nel caso in cui, in ambito pubblico, i programmi e servizi informatici in questione siano acquistati mediante le convenzioni\/piattaforme che le pubbliche amministrazioni devono o possono utilizzare per l\u2019acquisto di beni e servizi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono gli obblighi dei fornitori dei servizi di posta elettronica?<br \/><\/strong>Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati prevede che, gi\u00e0 in fase di progettazione, sviluppo, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che trattano dati personali, i produttori dei servizi e delle applicazioni debbano tenere conto del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell\u2019arte.<\/p>\n<p>Anche i fornitori, pertanto, devono contribuire a far s\u00ec che i titolari del trattamento possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati, contemperando le esigenze di commercializzazione su larga scala dei propri prodotti con la conformit\u00e0 degli stessi ai principi del Regolamento, anche nella prospettiva di migliorare il prodotto offerto, sotto il profilo della sua maggiore conformit\u00e0 al Regolamento (v. cons. 78 del Regolamento).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quali sono le responsabilit\u00e0 del Titolare?<br \/><\/strong>Spetta al titolare del trattamento verificare che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti\u00a0-specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalit\u00e0 cloud o as-a-service\u00a0&#8211;\u00a0consentano al cliente (datore di lavoro) di rispettare la disciplina di protezione dei dati\u00a0nei termini indicati nel presente documento di indirizzo, anche con riguardo al periodo di conservazione dei metadati secondo quanto indicato al par. 3.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Qual \u00e8 la differenza tra metadati contenuti nei log e metadati contenuti nei messaggi di posta elettronica (envelope)?<br \/><\/strong>In riferimento alla possibile obiezione che i succitati metadati sono contenuti anche all&#8217;interno dei messaggi di posta elettronica, conservati per tempi potenzialmente molto pi\u00f9 lunghi di 21 giorni nelle caselle di posta, il Garante specifica che:<\/p>\n<p>&#8220;<em>Gli stessi metadati come qui intesi non vanno in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica nella loro \u201cbody-part\u201d (corpo del messaggio) o anche in essi integrate &#8211; \u00a0ancorch\u00e9 talvolta non immediatamente visibili agli utenti dei software \u201cclient\u201d di posta elettronica (i cosiddetti MUA &#8211; Mail User Agent) \u00a0&#8211; a formare il cosiddetto envelope, ovvero l\u2019insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l\u2019instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici. Le informazioni contenute nell\u2019envelope, ancorch\u00e9 corrispondenti a metadati registrati automaticamente nei log dei servizi di posta, sono inscindibili dal messaggio di cui fanno parte integrante e che rimane sotto l\u2019esclusivo controllo dell\u2019utente (sia esso il mittente o il destinatario dei messaggi).<\/em>&#8220;<\/p>\n<p>In altre parole,\u00a0i metadati contenuti nei messaggi, a differenza di quelli contenuti nei log, sono accessibili all&#8217;utente, che pu\u00f2 decidere anche l&#8217;eventuale cancellazione dal server.<\/p>\n<p>Pertanto,\u00a0le indicazioni del Garante relativamente ai tempi di conservazione dei metadati come sopra definiti non riguardano i contenuti dei messaggi di posta elettronica\u00a0(n\u00e9 le informazioni tecniche che ne fanno comunque parte integrante) che rimangono nella disponibilit\u00e0 dell\u2019utente\/lavoratore, all\u2019interno della casella di posta elettronica attribuitagli.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Responsabile Protezione Dati\u00a0F.A.Q.Le presenti Frequently Asked Questions riguardano argomenti di particolare interesse relativi ai trattamenti svolti all&#8217;interno del CNR. 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